IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO 
                            Sezione terza 
 
    ha pronunciato la  presente  ordinanza,  sul  ricorso  numero  di
registro generale 499 del 2019, proposto da Telecom Italia S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Enzo Robaldo,  Pietro  Ferraris,  Linda  Faccini,  con
domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto presso lo studio Linda Faccini in Venezia-Mestre,  via  Cesare
Battisti n. 2; 
    Contro: 
        Regione Veneto - Genio civile di  Verona  non  costituito  in
giudizio; 
        Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio  Zanon,  Emanuele
Mio, con domicilio digitale come da pec da Registri  di  giustizia  e
domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in  Venezia,  Cannaregio
23; 
    Nei confronti: Consorzio di Bonifica Adige Po non  costituito  in
giudizio; 
    Per l'annullamento della nota del 12 marzo  2019,  prot.  100127,
comunicata in pari data, con cui la Regione Veneto, Genio  civile  di
Verona, ha subordinato l'evasione dell'istanza presentata da  Telecom
in data 21 febbraio 2019 (pratica n. 9691/242) e tesa a conseguire il
rinnovo  della  «concessione   idraulica   avente   ad   oggetto   un
fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in Comune di  Bussolengo»
al pagamento di  quanto  asseritamente  dovuto  a  titolo  di  canoni
demaniali in forza dell'art. 10 della legge Reg. Veneto  14  dicembre
2018,  n.  43  (doc.  9);  di  ogni  atto  presupposto,  antecedente,
consequenziale o comunque connesso, con  particolare  riferimento  ad
eventuali  delibere  o   atti   regolamentari   regionali   volti   a
disciplinare il richiesto canone demaniale, la  sua  entita'  e/o  la
modalita' di riscossione; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione del Veneto; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno  2019  il
dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale; 
    Considerato: 
        che  con  l'epigrafato  gravame  Telecom  Italia  S.p.A.  (in
prosieguo anche Telecom) ha impugnato il provvedimento con  il  quale
la Regione ha espressamente subordinato il rinnovo della «concessione
idraulica avente ad oggetto un fiancheggiamento telefonico del  fiume
Adige in Comune di Bussolengo»  al  pagamento  dei  canoni  demaniali
dovuti in forza dell'art. 83, comma 4-sexies della legge regionale n.
11/2001, introdotto dall'art. 10, I comma della  legge  regionale  14
dicembre 2018, n. 43 (alla stregua del quale «in caso di  occupazione
di beni del demanio idrico per l'installazione e fornitura di reti  e
per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, cosi'  come
per la installazione e gestione di  sottoservizi  e  di  impianti  di
sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente e' tenuto al
pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 1, nonche' al versamento degli altri  oneri  previsti
dalla normativa vigente in materia»); 
        che parte ricorrente - che ritiene  vessatoria  l'imposizione
di un canone per l'occupazione di beni del  demanio  idrico  mediante
cavi e strutture necessari per assicurare il pubblico servizio di cui
al codice  delle  telecomunicazioni  -  ha  dedotto  l'illegittimita'
costituzionale della predetta norma; 
        che sussiste la  giurisdizione  del  giudice  amministrativo,
atteso che la presente controversia coinvolge la verifica dell'azione
autoritativa dell'amministrazione in ordine al rapporto concessori  o
(nella specie si contesta nell'an la  debenza  del  canone),  con  la
duplice conseguenza della  non  riconducibilita'  della  controversia
alla giurisdizione ordinaria in materia di controversie  «concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi» delle concessioni e  della
sussistenza della giurisdizione  esclusiva  amministrativa  ai  sensi
dell'art. 133, I comma, lettera b) del c.p.a. (cfr. CdS, V, 22 giugno
2018 che - in riforma di Tribunale amministrativo  regionale  Veneto,
III, 13 novembre 2017 che, in relazione ad una questione  esattamente
sovrapponibile a  quella  attuale  aveva  dichiarato  il  difetto  di
giurisdizione a favore dell'AGO - ha dichiarato la giurisdizione  del
giudice amministrativo); 
        che il Collegio ritiene che la questione di costituzionalita'
dell'art. 83, comma 4-sexies della legge  regionale  n.  11/2001  sia
rilevante e non manifestamente infondata. Rilevante perche' la  norma
in  esame,  certamente  applicabile  alla  fattispecie  oggetto   del
giudizio, e' pacificamente impositiva del contestato onere economico,
onere rispetto al quale la parte non potrebbe in alcun modo  esimersi
per ottenere la concessione di occupazione del bene demaniale; ne' la
rilevanza della questione  e'  esclusa  dalla  natura  cautelare  del
giudizio nell'ambito del  quale  la  questione  di  costituzionalita'
viene sollevata (cfr. CdS, VI, ordinanza 2 febbraio 2012 n.  592).  E
non manifestamente infondata alla stregua  delle  considerazioni  che
seguono  e  della  breve  ricostruzione  del   quadro   normativo   e
giurisprudenziale in subiecta materia; 
        che ai sensi dell'art. 93, II comma del  decreto  legislativo
n.  259/2003  -  il  codice  delle  telecomunicazioni  e'  un  corpus
normativo speciale che, ovviamente, prevale (in ragione sia della sua
specialita' che della posteriorita') sulle disposizioni contenute nel
decreto Bassanini (decreto legislativo n. 112/1998) che  delega  alle
Regioni l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica mediante atti
permissivi dell'occupazione di  aree  a  titolo  oneroso  ed  obbliga
contabilmente l'amministrazione regionale all'introito di un  canone:
sicche' le Regioni devono  esercitare  il  predetto  potere  entro  i
limiti sanciti dal codice delle telecomunicazioni - e' fatto  divieto
alle pubbliche amministrazioni di subordinare il rilascio dei  titoli
abilitativi per l'impianto  di  reti  di  telecomunicazioni  a  oneri
diversi da quelli individuati dal  legislatore  statale  ed  estranei
all'elencazione  contenuta  nello  stesso  art.   93.   Laddove,   in
particolare, si tratti di eseguire interventi di installazione  delle
reti di  TLC  non  e'  consentito  alle  amministrazioni  di  esigere
prestazioni patrimoniali diverse e aggiuntive rispetto  al  pagamento
della TOSAP o del COSAP, fermo restando l'onere  degli  operatori  di
tenere gli enti interessati indenni  dalle  spese  necessarie  (sotto
ogni profilo, anche della sicurezza) per la sistemazione  delle  aree
pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e  manutenzione
e di  ripristinare  a  regola  d'arte  le  aree  medesime  nei  tempi
stabiliti dagli enti stessi (cfr., ex pluribus, CdS, III,  1°  giugno
2016 n. 2335; Cass. civ., I, 3 settembre  2015  n.  17524;  idem,  14
agosto 2014 n. 18004;  idem,  30  giugno  2014  n.  14788;  Tribunale
amministrativo  regionale  l'Aquila,  I,  25  giugno  2018  n.   254;
Tribunale amministrativo regionale Toscana, I, 15 maggio 2018 n. 664;
etc.); 
        che, in effetti, l'art. 93, II comma cit. -  come,  peraltro,
interpretato autenticamente, con efficacia retroattiva, dall'art. 12,
III comma del decreto legislativo n. 33/2016 (alla stregua del  quale
gli operatori che forniscono reti di comunicazione  elettronica  sono
sottoposti  unicamente  alle  tasse  o  ai  canoni   indicati   nella
menzionata  disposizione)  -   e'   espressione   di   un   principio
fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni,  in
quanto persegue la finalita' di garantire a tutti  gli  operatori  un
trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la  previsione
del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o  canoni,
posto che, ove cio' non fosse, ogni singola Amministrazione dotata di
potesta' impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari
a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio
di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di  altre
regioni, per i quali tali  obblighi  potrebbero  non  essere  imposti
(cfr. Cassazione civ., I, 10 gennaio 2017 n. 283 che  richiama  Corte
costituzionale nn. 336/2005, 450/2006, 272/2010  e  47/2015,  nonche'
CdS n. 2335/2016 cit.): sicche', la finalita' della  norma  e'  anche
quella di «tutela della  concorrenza»,  sub  specie  di  garanzia  di
parita' di trattamento e di misure volte a non ostacolare  l'ingresso
di nuovi soggetti nel settore (cfr. TAR  Veneto,  III,  17  settembre
2018 n. 890). 
        che, come anticipato, le suesposte considerazioni  consentono
di ritenere non manifestamente infondate le  argomentazioni  con  cui
Telecom ha invocato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  83,
comma IV-sexies della legge regionale n. 11/2001  aggiunto  dall'art.
10,  I  comma  della  legge  regionale  n.   43/2018   (che   assente
l'imposizione di oneri finanziari ulteriori e/o  diversi  rispetto  a
quelli tassativamente previsti dalla legge  statale)  per  violazione
degli art.  3  (l'imposizione,  attuata  dalla  Regione  Veneto,  del
pagamento di un canone per l'occupazione di beni del  demanio  idrico
da parte di cavi e di strutture necessari per assicurare il  pubblico
servizio di cui al  codice  delle  telecomunicazioni,  pagamento  che
invece potrebbe, in ipotesi, non essere richiesto da  altre  Regioni,
comporta una evidente disparita' di trattamento: cfr. la sentenza  28
dicembre 2006 n. 450 con cui la Corte  costituzionale  ha  dichiarato
costituzionalmente illegittima una legge della Regione Valle  d'Aosta
che imponeva  degli  oneri  agli  operatori  del  settore  telefonico
osservando, in particolare, che «questa Corte, con la sentenza n. 336
del 2005, ha gia' avuto modo di affermare che l'art. 93  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003, richiamato dal  ricorrente  quale  norma
interposta, costituisce «espressione di un principio fondamentale, in
quanto persegue la finalita' di garantire a tutti  gli  operatori  un
trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la  previsione
del divieto di porre, a carico degli stessi, oneri o canoni  ...»)  e
117 (o ve il secondo comma  attribuisce  alla  «potesta'  legislativa
esclusiva» dello Stato la materia «trasversale» della  «tutela  della
concorrenza», mentre il terzo comma inserisce la materia «ordinamento
della  comunicazione»   nell'ambito   della   «potesta'   legislativa
concorrente», in relazione  a  cui  spetta  comunque  allo  Stato  la
fissazione dei «principi fondamentali» tra i quali e',  all'evidenza,
quello fissato dal decreto legislativo  n.  259/2003  che  stabilisce
quali possano essere gli  oneri  imposti  ai  soggetti  esercenti  il
pubblico servizio di comunicazioni  elettroniche:  cfr.  le  sentenze
della Corte costituzionale 27 luglio 2005 n. 336 e 28  dicembre  2006
n. 450 cit. che  hanno  espresso  un  orientamento  ribadito  con  le
sentenze 22 luglio 2010 n. 272 e 26 marzo 2015 n. 47); 
        che, dunque, per le suesposte considerazioni appare rilevante
e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 83, comma IV-sexies della legge  n.  11/2001
in relazione agli articoli 3 e 117 della Costituzione; 
        che, per l'effetto, vanno trasmessi alla Corte costituzionale
gli atti del giudizio  sospeso  con  ordinanza  pronunciata  in  data
odierna.